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Coronavirus

L'assicurazione RC Auto nel decreto, facciamo chiarezza


Avatar di Lorenzo Centenari , il 19/03/20

4 anni fa - Niente sospensione vera e propria, bensì proroga di altri 15 giorni

Decreto "Cura Italia" e assicurazione RC Auto: cosa cambia

No a sospensione vera e propria, per l'assicurazione auto e moto. Bensì proroga di altri 15 giorni della copertura. Per la sola RC

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SOSPENSIONE, ANZI NO Alla fine, un intervento è stato pure messo in atto. Ma ai più attenti non sarà sfuggito come l'intervento non sia esattamente identico a quanto  fosse stato ventilato. Dal 17 marzo 2020, il decreto ''Cura Italia'' è in Gazzetta Ufficiale, e come previsto, include una misura che riguarda l'assicurazione RC Auto. Poiché tuttavia i suoi contenuti si distanziano da precedenti ipotesi di sospensione pagamento premio, è importante fare luce sulle novità reali. A questo proposito, ci avvaliamo della consulenza degli esperti del portale online Facile.it. Ecco cosa cambia (per davvero) ai titolari di assicurazione auto e moto.

15 +15 A differenza di quanto ipotizzato i giorni precedenti alla promulgazione del decreto, all’articolo 125 del testo definitivo viene innanzitutto precisato come non sia prevista alcuna sospensione del pagamento dei premi Rc auto e moto. Semmai, fino al 31 luglio 2020, si allunga da 15 a 30 giorni il periodo entro il quale la compagnia assicurativa è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto fino all’effetto della nuova polizza. La norma interessa ovviamente tutto il territorio nazionale.

RC ONLY Altro aspetto importante: i 30 giorni di proroga della copertura delle prestazioni sono validi per la sola RC obbligatoria. Eventuali garanzie aggiuntive come polizza furto/incendio, assistenza legale e infortuni conducente restano perciò scoperte, a meno che il premio corrispondente non venga pagato in anticipo rispetto alla Responsabilità Civile.

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LASCIA O RADDOPPIA L'analisi di Facile.it sottolinea inoltre come, in caso di pagamento del premio dopo la scadenza riportata sul contratto, ma comunque entro i 30 giorni previsti dal decreto, possano verificarsi due scenari distinti. Ovvero (caso 1) quello in cui il cliente rinnova il contratto di assicurazione con la stessa compagnia: il pagamento della nuova annualità salderà il pregresso, con la nuova polizza a decorrere comunque dalla scadenza della polizza originaria (al netto cioè dei 30 giorni di tolleranza). Oppure (caso 2), il cliente sottoscrive un nuovo contratto di assicurazione con una compagnia diversa: avendo il ''Cura Italia'' semplicemente esteso i termini di ''tolleranza'', senza in altro modo intervenire sulla legge in vigore, la nuova polizza decorrerà dal momento stesso del pagamento. Eventuali sinistri che dovessero accadere nel periodo compreso fra la scadenza della vecchia copertura e l’attivazione della nuova, purché occorsi entro 30 giorni, saranno a carico della prima compagnia.

CID, NON CID Infine, per quelle imprese assicurative che non aderiscono al sistema di risarcimento diretto, in caso di sinistro in cui sia necessario l’intervento di un perito o di un medico legale, i tempi massimi per formulare un’offerta di risarcimento si allungano da 60 a 120 giorni in assenza di CID (il modulo di constatazione amichevole), e da 30 a 90 in presenza di CID. In caso di sinistri con lesioni a persone, il periodo passa da 90 a 150 giorni. Tutto chiaro ora?


Pubblicato da Lorenzo Centenari, 19/03/2020
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