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Assicurazioni

RC Auto, il 31 luglio scade proroga di 30 giorni della polizza


Avatar di Lorenzo Centenari, il 31/07/20

4 anni fa - Dal 1° agosto, la validità dell'RC ritorna a 15 giorni dalla scadenza

COVID-19 e RC Auto, il 31 luglio scade proroga di 30 giorni

Giunge a termine la tolleranza di un mese, dal 1° agosto la validità dell'RC torna a 15 giorni dalla scadenza del contratto. Esempi
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DEADLINE Mentre lo stato di emergenza viene prolungato, alcune misure di sostegno alle famiglie vengono invece a cadere. Venerdì 31 luglio 2020 l'ultimo giorno di validità della proroga di 30 giorni della scadenza dell'assicurazione RC Auto, dal 1° agosto la copertura torna così ad esaurirsi, come da prassi, dopo 15 giorni dal termine della polizza. Il provvedimento è quello contenuto nel decreto Cura Italia convertito in legge lo scorso 24 aprile: come da art. 125, ''per i contratti RC Auto scaduti e non ancora rinnovati e per i contratti che scadono nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 luglio 2020, il termine di comporto è di 30 giorni anziché 15 giorni”. Almeno in termini assicurativi, si torna alla quotidianità.

IN EXAMPLE Prestare perciò attenzione agli estremi temporali del proprio contratto. Se ad esempio l'RC Auto fosse scaduta il 1° luglio, la copertura rimarrebbe in vigore fino al 31 luglio: a partire dal 1° agosto, auto e conducente non sono più assicurati. RC Auto scaduta il 15 luglio? Siete coperti fino al 14 agosto. Scadenza polizza il 31 luglio? Comporto fino al 30 agosto. Ad essere interessati dal nuovo quadro normativo sono dunque gli automobilisti la cui assicurazione scade dal 1° agosto in avanti: se il termine fosse proprio il primo del mese, la proroga si estenderebbe al 15 agosto, una polizza in scadenza il 10 agosto è valida fino al 25 agosto, e così via.

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RISARCIMENTI Nota bene: il Cura Italia prorogava di ulteriori 60 giorni, sempre fino al 31 luglio 2020, il termine entro il quale l’impresa di assicurazione (per sinistri con soli danni a cose) propone al danneggiato l’offerta per il risarcimento o comunica i motivi per cui non intende procedere alla stessa (attualmente di 60 giorni dalla richiesta di risarcimento, di 30 giorni quando è stato sottoscritto il modulo C.A.I. dai conducenti coinvolti). Proroga di altri 60 giorni anche per l'offerta di risarcimento per sinistri con lesioni personali o decesso (attualmente di 90 giorni dalla richiesta di risarcimento), idem per i casi di intervento da parte del perito o del medico legale ai fini della valutazione del danno effettivo. Dal 1° agosto 2020 si torna ai termini ordinari: 60 giorni dalla richiesta di risarcimento, 30 giorni in presenza di modulo C.A.I.


Pubblicato da Lorenzo Centenari, 31/07/2020
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