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Auto con targa estera, l'iscrizione al REVE e le altre novità 2022


Avatar di Lorenzo Centenari , il 16/03/22

2 anni fa - In vigore da lunedì 21 marzo le modifiche al Codice della Strada

Auto con targa estera, gli obblighi e le novità di marzo 2022
In vigore dal 21 marzo le modifiche al CdS. Iscrizione al registro e non solo: cosa cambia per gli automobilisti italiani e stranieri

Un nuovo pubblico registro, nuove scadenze alle quali prestare attenzione, pena una multa salata. Veicoli immatricolati all'estero ''in trasferta'' in Italia, a partire da lunedì 21 marzo 2022 - per effetto delle modifiche al Codice della Strada, apportate dalla Legge n. 238 del 23 dicembre 2021 - cambia il quadro di riferimento. Con l'aiuto dell'ACI, di seguito una guida pratica.

COME DA CODICE

Per effetto della nuova legge, ora il Codice della Strada disciplina che:

  • autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati all’estero che circolano in Italia dovranno essere iscritti al REVE, il Pubblico Registro dei Veicoli Esteri;
  • i cittadini stranieri che ottengono la residenza italiana dovranno immatricolare in Italia i veicoli di loro proprietà già immatricolati all’estero entro 3 mesi dall’ottenimento della residenza;
  • i cittadini stranieri residenti all’estero potranno circolare in Italia con veicoli con targa estera per la durata massima di un anno;
  • i conducenti - residenti in Italia ma non intestatari dei veicoli (es. locatari - leasing o noleggio – comodatari, ecc.) - dovranno portare a bordo del veicolo - oltre al documento di circolazione estero - un documento di data certa - sottoscritto dall’intestatario del veicolo - dal quale risulti a che titolo e per quanto tempo utilizzeranno il veicolo che guidano.

ISCRIZIONE AL REVE: OBBLIGHI ED ESENZIONI

Sono obbligati a iscrivere il proprio veicolo al REVE:  

  • i cittadini (italiani o stranieri) residenti in Italia, che, a vario titolo, dispongono di veicoli intestati a persone fisiche o giuridiche con residenza/sede in uno Stato estero per un periodo superiore a 30 giorni, anche non continuativi, nell’anno solare. L’utilizzo dovrà essere comprovato da un documento di data certa (ad es. contratto di noleggio, leasing, comodato ecc.) sul quale dovrà essere indicata anche la durata dell’utilizzo. L’obbligo è a carico di chi utilizza il mezzo;
  • veicoli, immatricolati all’estero, di proprietà di lavoratori subordinati che svolgono la loro attività lavorativa presso un’azienda con sede in uno Stato confinante/limitrofo con l’Italia o lavoratori autonomi che hanno la sede della propria attività professionale presso uno Stato confinante/limitrofo (cosiddetti “frontalieri”). La registrazione dovrà essere effettuata entro 60 giorni dalla data di acquisto della proprietà del veicolo. L’obbligo è a carico dell’intestatario del mezzo.

Non sono obbligati a iscrivere il proprio veicolo al REVE:  

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  • i cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia;
  • il personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero;
  • il personale delle Forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari;
  • i familiari conviventi all'estero del personale indicato dai punti 2 e 3;
  • i conducenti, residenti in Italia da oltre sessanta giorni, che guidano veicoli, immatricolati nella Repubblica di San Marino, nella disponibilità di imprese aventi sede nel territorio sammarinese, con le quali i conducenti sono legati da rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa.

QUALI VOCI CONTIENE IL REVE

Al REVE dovranno essere annotate le seguenti operazioni:

  • registrazione del veicolo;
  • cancellazione (obbligatoria) per fine disponibilità, sia in caso di anticipazione che al termine del periodo previsto;
  • variazione residenza/sede;
  • proroga utilizzazione veicolo.

Dovranno essere, inoltre, annotate le successive variazioni della disponibilità del veicolo. Chi cede la disponibilità del mezzo sarà tenuto a richiedere la registrazione delle variazioni.

DOVE EFFETTURARE LA REGISTRAZIONE

A seguito della registrazione dell’istanza presentata, verrà rilasciata un’attestazione che dovrà essere esibita secondo quanto disciplinato dall’art 93-bis del Codice della strada. L’attestazione conterrà la targa estera ed un codice identificativo con cui il veicolo verrà riconosciuto in Italia per gli adempimenti amministrativi, nonché un QR code che consentirà la verifica dei dati riportati sull’attestazione.


Pubblicato da Lorenzo Centenari, 16/03/2022
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