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Viabilità

Cartello non visibile: multa ZTL annullata


Avatar di Lorenzo Centenari , il 03/05/17

6 anni fa - A Lanciano una sentenza che apre nuovi scenari

A Lanciano una sentenza della Cassazione crea un clamoroso precedente e apre la strada a chissà quanti altri ricorsi

OPS! "Non ho visto il cartello". Così tanti automobilisti colti in infrazione si giustificano al momento di ricevere, personalmente o per raccomandata, la tanto odiata multa. Bene, da oggi la più vecchia delle scuse riacquista valore giuridico. Lo stabilisce la Corte di Cassazione: se la segnaletica stradale non è visibile da una determinata distanza, la sanzione perde di efficacia. Con somma gioia del distratto cittadino, che la sua multa la può a buon diritto cestinare.

OBIEZIONE, VOSTRO ONORE Siamo a Lanciano, provincia di Chieti. Un'automobilista straniera si è vista recapitare la bellezza di 11 contravvenzioni (per una pena superiore a 1.000 euro) per aver ripetutamente violato l'accesso a una Zona a Traffico Limitato senza essere in possesso di specifico permesso. La vittima ha dapprima presentato ricorso al Giudice di Pace, raggiungendo lo scopo: "Il cartello indicante il divieto di transito in ZTL - si legge nella sentenza - non risulta posto a distanza adeguata a permettere agli automobilisti di percepire il divieto e porre in essere manovre idonee a evitare l'accesso".

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LA GEOMETRIA NON E' UN'OPINIONE Il Comune di Lanciano si sarebbe opposto al ricorso, sostenendo come il varco elettronico fosse in realtà regolarmente segnalato. Ma l'osservazione dell'amministrazione è caduta nel vuoto: citando il Codice della Strada, il Giudice di Pace ha sottolineato come la Legge stabilisca una distanza minima di avvistamento del segnale di 80 metri, così che l'avviso possa essere percepito dall'automobilista sia di giorno, sia di notte. E da 80 metri, quel cartello non poteva essere scorto.

LA CARICA DEI MULTATI A sigillare la sentenza ci ha infine pensato la Suprema Corte di Cassazione: "Se la segnaletica stradale non è visibile, la multa non è valida". Nel caso in esame, "l'automobilista ha dato prova che, pur adottando la dovuta diligenza, non ha avuto la possibilità di leggere il cartello e comprenderne il significato, anche perché non orientato nella direzione del corrispondente senso di marcia". E adesso? Adesso prepariamoci a un esercito di automobilisti geometri intenti a misurare, sanzione alla mano, la distanza tra il fatidico cartello e la sua soglia di visibilità. Accompagnati sul luogo del misfatto da un avvocato, e magari dal proprio oculista.


Pubblicato da Lorenzo Centenari, 03/05/2017
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