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Sentenza

Telelaser, multa nulla senza motivi mancata contestazione immediata


Avatar di Lorenzo Centenari , il 31/07/17

6 anni fa - Lo stabilisce la Cassazione. Non bastano le stesse motivazioni per gli autovelox fissi

Telelaser, multa nulla senza motivi mancata contestazione immediata

Lo stabilisce la Corte di Cassazione. Non bastano le motivazioni generiche addotte per gli autovelox fissi

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RICORSO ACCOLTO Vi recapitano a domicilio il sacrosanto verbale: viaggiavate oltre i limiti di velocità. Piccolo particolare: manca la ragione per la quale l'infrazione non vi è stata notificata sul momento. Buone notizia, il verbale lo potete cestinare. Lo stabilisce una recente sentenza della Corte Suprema di Cassazione (N. 18156/2017): va dichiarata nulla la multa elevata da una postazione mobile laddove il verbale non contenga i motivi specifici della mancata contestazione immediata. Non sono considerate sufficienti le ragioni riportate normalmente in caso di infrazione registrata da postazione autovelox fissa.

I FATTI I giudici della sesta sezione civile hanno accolto in parte il ricorso di un automobilista sanzionato per eccesso di velocità da una postazione mobile. In particolare, è stata accolta la richiesta del ricorrente in relazione all'incongruenza della motivazione differita. La Corte ricorda infatti che, secondo l'articolo 200 del Codice della Strada, "la contestazione immediata dell'infrazione, ove possibile, costituisce un elemento di legittimità del procedimento d'irrogazione della sanzione". Niente motivazione plausibile per mancata contestazione immediata, niente multa.

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DULCE LEX SED LEX Se la contestazione immediata non è possibile, allora le ragioni, aggiungono i giudici, "debbono essere indicate nel verbale che sarà poi notificato nel termine stabilitovi, e su di esse è possibile il sindacato giurisdizionale con il limite dell'insindacabilità delle modalità d'organizzazione del servizio di vigilanza da parte dell'autorità amministrativa preposta". Nella vicenda specifica, l'automobilista aveva espressamente lamentato che trattavasi di velocimetro di tipo telelaser non di accertamento remoto, e che non era stato utilizzato un dispositivo per il rilevamento a distanza. Il regolamento di attuazione del Codice della Strada stabilisce solo alcuni casi in via esemplificativa in cui la contestazione immediata deve ritenersi impossibile, ad esempio quello in cui non sia possibile fermare il veicolo in tempo utile e nei modi regolamentari quando si faccia uso di apparecchiature di rilevamento elettroniche che consentono l'accertamento della velocità solo durante o dopo il passaggio del veicolo.


Pubblicato da Lorenzo Centenari, 31/07/2017
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