Si sa, il pedone è sacro. O meglio: il pedone è intoccabile, ma mica sempre si comporta come un angioletto.
L'articolo 2054 del Codice Civile, i conducenti lo imparano presto e non lo dimenticano più: chi guida è presunto responsabile di qualsiasi danno causato a terzi, salvo provi di aver fatto tutto il possibile per evitarlo.
Una principio che vale anche senza collisione tra veicoli: basta che l'evento rientri nella circolazione stradale. Non esattamente la presunzione di innocenza applicata alle quattro ruote.
La presunzione a carico del conducente non rende però il pedone immune. Lo chiarisce una sentenza del Tribunale di Reggio Calabria (n. 1931 del 17 dicembre 2025), della quale abbiamo appreso sfogliando il portale di Studio Cataldi.

Se risulta che il pedone ha attraversato fuori dalle strisce, è sbucato da dietro un ostacolo o ha compiuto manovre che nessun automobilista attento avrebbe potuto anticipare, scatta il concorso di colpa ex art. 1227 c.c.
Funziona così: il giudice parte dalla responsabilità integrale del conducente e la riduce progressivamente in proporzione alla colpa concorrente dell'altro soggetto.
Sino al caso limite: se il comportamento del pedone è talmente improvviso da rendere oggettivamente impossibile qualsiasi reazione utile, il conducente può uscirne del tutto pulito. Il nesso causale si interrompe: il danno non deriva dalla guida, ma dalla condotta altrui.
In estrema sintesi: attraversare fuori dalle strisce non basta, in sé e per sé, ad azzerare la colpa del guidatore. Ma incide eccome sulla ripartizione.
E prima che scatti qualsiasi presunzione, chi fa causa deve provare i fatti: sinistro, danno, nesso causale. Sembra ovvio. In aula, non lo è sempre.
Le strisce pedonali esistono per una ragione, e ignorarle ha conseguenze anche in sede civile. Il caso è un promemoria di quanto il Codice della Strada non sia solo un elenco di multe.
Fonte: Studio Cataldi
