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Legislazione

Multa valida anche quando non notificata? La sentenza shock


Avatar di Lorenzo Centenari , il 04/01/19

5 anni fa - La Cassazione: cartella di riscossione valida anche senza il verbale

Multe, sentenza choc Cassazione: valide anche se non notificate

La Cassazione: cartella di riscossione valida anche se il verbale non viene recapitato. Ma l'ordinanza non farà giurisprudenza

INGIUNZIONI FANTASMA Sarebbe il colmo, del resto non sarebbe nemmeno il primo caso in cui la legge punisce un innocente, e non vuole sentire ragioni. Tesi: se nella cassetta della posta trovi un'ingiunzione di pagamento di una multa arretrata, ma di quella multa mai fu recapitato il verbale di accertamento, devi ugualmente provvedere a saldare il conto. Questa la clamorosa pronuncia della Corte di Cassazione (Ordinanza N. 26843/2018), organo supremo che in pratica sostiene l'efficacia di un atto di riscossione anche in caso di omessa o invalida notificazione della sanzione presunta. Per fortuna, l'ordinanza non è destinata a fare scuola.

LA PRONUNCIA Testualmente, come riporta il magazine di informazione giuridica Studio Cataldi, la Corte argomenta la propria posizione affermando che "in materia di opposizione a sanzioni amministrative è inammissibile l'opposizione a cartella di pagamento, ove finalizzata a recuperare il momento di garanzia di cui l'interessato sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del titolo per mancata notifica dell'atto presupposto, qualora l'opponente non deduca, oltre che in via preliminare detta mancata notifica, anche vizi propri dell'atto presupposto". Come, scusi?

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CON LE MANI LEGATE Come sia possibile far valere vizi del verbale quando questo non sia mai stato reso disponibile all'interessato, resta per la verità un mistero. Oltraggio al buon senso a parte, i principi espressi nell'ordinanza della Cassazione si pongono in aperto contrasto con quelli affermati di recente dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 22080/2017, a sua volta ispirata all'art. 201 comma 5 del Codice della Strada. Secondo il quale, "L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto".

INCIDENTE DI PERCORSO Dunque, decorsi i novanta giorni dall'accertamento della violazione (art. 201 comma 1 C.d.S.), l'obbligo di pagamento a carico del soggetto decade. L'ordinanza ha in poche parole confuso la natura pienamente recuperatoria dell'opposizione a cartella di pagamento derivante da ordinanza-ingiunzione prefettizia (ex art. 6 d.lgs. 150/2011) con quella solo limitatamente (nei termini visti) recuperatoria dell'opposizione a cartella di pagamento derivante da verbale di accertamento (ex art. 7 d.lgs. 150/2011). La speranza è quella che l'episodio resti un caso isolato.


Pubblicato da Lorenzo Centenari, 04/01/2019
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