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Pratiche Auto

Garanzie: quando l’auto nuova fa i capricci

Guadagno, lavoro, chiedo, pago, pretendo. Questo adagio di saggezza neoborghese riassume le ragioni di quanti se la prendono con i concessionari e con le case produttrici per i difetti riscontrati nelle auto che hanno appena comprato. Ma per evitare che la battaglia risulti persa in partenza, è necessario capire come difendersi.

Venerdí, 16 Novembre 2001

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Tre anni o centomila km di garanzia. Auto sostitutiva, rimorchio gratuito e assistenza in tutta la rete di officine convenzionate. Quando si acquista un’autovettura si rimane stupiti per le infinite rassicurazioni che compaiono nell’opuscolo informativo e negli spot pubblicitari: sembrerebbe che qualsiasi cosa accada alla macchina, il concessionario o la Casa costruttrice si precipiteranno per risolvere l’inconveniente quasi prima che l’automobilista lo possa segnalare. Sicuramente le garanzie aggiuntive, molto diffuse, sono un incentivo non trascurabile per convincere all’acquisto, ma se poi il motore fa i capricci, la portiera non si chiude, l’impianto elettrico fa lampeggiare frecce e luci come un albero di natale, come si comporta la Casa? Come sono tutelati i clienti? Ecco diritti e doveri dell’automobilista "sfortunato".

Due livelli di garanzia
1) La garanzia di legge
Concessionari rivenditori e case produttrici sono tenuti anzitutto a una garanzia di legge, minimale e irrinunciabile: devono infatti vendere un prodotto non affetto da vizi che lo rendano inadatto all’uso (per esempio perché le emissioni di scarico sono intollerabili) oppure ne diminuiscano il valore in modo significativo (per esempio non funziona il condizionatore). Quando insorgono questi difetti, è compito dell’acquirente scrivere una lettera di diffida al concessionario e al produttore per denunciare i malfunzionamenti entro otto giorni dalla scoperta con una raccomandata con avviso di ricevimento. Nella comunicazione si potrà chiedere la riparazione oppure, se il vizio è grave e né il rivenditore né la Casa madre hanno eliminato i vizi entro quindici giorni dalla richiesta, si può chiedere lo scioglimento del contratto di compravendita, previa la restituzione della macchina e del prezzo di acquisto versato.

2) La garanzia convenzionale: una tutela in più
E’ però frequente che un’autovettura sia venduta con una garanzia di buon funzionamento, cioè con un grado più elevato di protezione di fronte agli imprevisti meccanici. E’ il caso delle garanzie di "lunga protezione", spesso attivabili con l’esborso di una modica cifra supplementare. Con questo patto chi vende e/o chi produce la vettura s’impegnano a rafforzare la tutela dell’acquirente, che ha diritto al risarcimento del danno e all’eliminazione dei vizi soltanto con la prova del cattivo funzionamento, senza bisogno di provare il tempo in cui il difetto è sorto e senza individuare l’origine del difetto stesso, attività normalmente necessarie per accertare la responsabilità per vizi.

Anche in questo caso la legge impone una comunicazione: bisogna denunziare il malfunzionamento al rivenditore e al produttore entro trenta giorni dalla scoperta (oppure nel termine diverso previsto dal contratto di garanzia) inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno. Se i vizi permangono, ci sono sei mesi di tempo per rivolgersi al giudice.

Attenzione però: normalmente i contratti di garanzia previsti dalle Case produttrici proteggono quei difetti che si verificano meno frequentemente e non coprono i vizi dovuti all’usura delle parti deteriorabili. E su queste parti la fantasia si scatena: non solo i freni, la frizione e le gomme, ma a volte i fari, la centralina e le sospensioni possono essere considerati "deteriorabili". Dipende sempre dal contratto.

Quali danni sono risarcibili
Normalmente, Casa madre e concessionario non vogliono essere coinvolti in un’azione civile per la garanzia dei vizi. Ciò perché l’esito della causa è spesso incerto, i costi e la durata del procedimento non sono completamente dominabili e un’eventuale sentenza di condanna costituirebbe una pessima pubblicità oltre che un precedente per altre controversie. Per questa ragione, in questi casi non è impossibile ottenere ristoro dei danni subiti senza ricorrere all’autorità giudiziaria. 

E’ comunque opportuno sapere cosa si potrebbe chiedere al giudice per capire cosa bisogna ottenere da concessionario e dal produttore. Anzitutto, va chiesta come è ovvio l’eliminazione dei vizi. Se l’intervento implica l’indisponibilità dell’autovettura per un lungo periodo di tempo, a seconda dei contratti di garanzia di buon funzionamento è possibile richiedere una macchina sostitutiva oppure un indennizzo per ogni giorno in cui si è costretti a piedi. Se poi un intervento non basta, ma insorgono altri problemi oppure lo stesso problema si ripresenta regolarmente dopo ogni riparazione, si può chiedere un termine definitivo al giudice per l’eliminazione di ogni vizio, trascorso il quale corre l’obbligo di sostituire l’autovettura. 

Secondo una recente pronuncia del Tribunale di Monza in relazione a una garanzia di buon funzionamento, oltre a quest’obbligo di sostituzione, il produttore può essere condannato a indennizzare le perdite di tempo, i disagi dovuti all’efficienza ridotta dell’auto affetta dai vizi, sempre che non offra in tempo all’acquirente una vettura di cortesia.

Come reagire: dal giudice di pace
Non tutti sanno che per le controversie fino a un milione di lire è possibile andare dal giudice di pace senza l’assistenza di un avvocato. Il giudice ascolta le lamentele e redige un atto introduttivo. In ogni caso è opportuno farsi assistere da un esperto, un avvocato oppure un’Associazione di consumatori che può affiancare e consigliare chi vuole intraprendere un’iniziativa giudiziale in modo autonomo. Bisogna ricordare che non tutti i patti di garanzia sono di immediata interpretazione. Le Associazioni di consumatori sono diffuse su tutto il territorio nazionale e si possono contattare per telefono (Movimento Consumatori 02/33603060) oppure direttamente online ai seguenti  indirizzi:

 


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