Pratiche Auto
Notizie correlate Tre anni o centomila km di garanzia. Auto sostitutiva, rimorchio gratuito e assistenza in tutta la rete di officine convenzionate. Quando si acquista un’autovettura si rimane stupiti per le infinite rassicurazioni che compaiono nell’opuscolo informativo e negli spot pubblicitari: sembrerebbe che qualsiasi cosa accada alla macchina, il concessionario o la Casa costruttrice si precipiteranno per risolvere l’inconveniente quasi prima che l’automobilista lo possa segnalare. Sicuramente le garanzie aggiuntive, molto diffuse, sono un incentivo non trascurabile per convincere all’acquisto, ma se poi il motore fa i capricci, la portiera non si chiude, l’impianto elettrico fa lampeggiare frecce e luci come un albero di natale, come si comporta la Casa? Come sono tutelati i clienti? Ecco diritti e doveri dell’automobilista "sfortunato".
Due livelli di garanzia 2) La garanzia convenzionale: una tutela in più Anche in questo caso la legge impone una comunicazione: bisogna denunziare il malfunzionamento al rivenditore e al produttore entro trenta giorni dalla scoperta (oppure nel termine diverso previsto dal contratto di garanzia) inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno. Se i vizi permangono, ci sono sei mesi di tempo per rivolgersi al giudice. Attenzione però: normalmente i contratti di garanzia previsti dalle Case produttrici proteggono quei difetti che si verificano meno frequentemente e non coprono i vizi dovuti all’usura delle parti deteriorabili. E su queste parti la fantasia si scatena: non solo i freni, la frizione e le gomme, ma a volte i fari, la centralina e le sospensioni possono essere considerati "deteriorabili". Dipende sempre dal contratto. Quali danni sono risarcibili E’ comunque opportuno sapere cosa si potrebbe chiedere al giudice per capire cosa bisogna ottenere da concessionario e dal produttore. Anzitutto, va chiesta come è ovvio l’eliminazione dei vizi. Se l’intervento implica l’indisponibilità dell’autovettura per un lungo periodo di tempo, a seconda dei contratti di garanzia di buon funzionamento è possibile richiedere una macchina sostitutiva oppure un indennizzo per ogni giorno in cui si è costretti a piedi. Se poi un intervento non basta, ma insorgono altri problemi oppure lo stesso problema si ripresenta regolarmente dopo ogni riparazione, si può chiedere un termine definitivo al giudice per l’eliminazione di ogni vizio, trascorso il quale corre l’obbligo di sostituire l’autovettura. Secondo una recente pronuncia del Tribunale di Monza in relazione a una garanzia di buon funzionamento, oltre a quest’obbligo di sostituzione, il produttore può essere condannato a indennizzare le perdite di tempo, i disagi dovuti all’efficienza ridotta dell’auto affetta dai vizi, sempre che non offra in tempo all’acquirente una vettura di cortesia. Come reagire: dal giudice di pace |
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